Riconoscimento invalidità

Legge 118/71 conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove

 norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Secondo tale legge, lo stato di invalidità civile ricorre quando vi sia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, dipendente da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo di natura sia fisica che psichica. Se minore di 18 anni o maggiore di 65 anni, il soggetto deve avere difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni inerenti alla propria età. Il D.L. 509/88 ha completato il quadro aggiungendo che le minorazioni congenite o acquisite comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

Domanda di invalidità: procedure e documenti necessari

 Dal primo gennaio 2010 sarà il medico di base che, dopo avere compilato il certificato medico, provvederà ad inoltrarlo per via telematica all’Inps, rilasciando al paziente una ricevuta dell’avvenuto invio. Il certificato medico ha una validità di trenta giorni. Una volta avuta la ricevuta dal medico, si consiglia di rivolgersi a un patronato per completare la domanda di invalidità civile.

Il patronato e le associazioni si occuperanno gratuitamente di tutte le fasi burocratiche della pratica.

 I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: ricevuta rilasciata dal medico di base dell’avvenuto invio all’Inps del certificato medico, fotocopia della carta di identità, fotocopia del codice fiscale, fotocopia della tessera sanitaria, fotocopia del codice fiscale del coniuge.

Nel dettaglio le percentuali di invalidità civile e i relativi benefici corrisposti:

33%: nessun beneficio;

dal 34%: ausili e protesi inerenti la malattia riportata sul verbale di invalidità. I documenti richiesti per ottenere la fornitura di protesi ed ausili sono: certificato medico redatto da uno specialista di struttura pubblica, copia del verbale di invalidità, autocertificazione dello stato di famiglia in carta semplice, autorizzazione della Asl di appartenenza. Per le richieste successive alla prima, è sufficiente la richiesta di uno specialista di una struttura pubblica;

dal 46%: iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. L’iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore disoccupato, allegando il verbale di invalidità;

dal 51%: diritto ad un congedo per le cure, di massimo 30 giorni all’anno, su richiesta del lavoratore invalido e autorizzato dal medico;

dal 60%: il lavoratore assunto per vie ordinarie e successivamente riconosciuto invalido non per causa di lavoro o di servizio, può essere considerato collocato definitivamente per legge;

dal 67%: fornitura gratuita delle protesi, tessera di esenzione dal pagamento dei ticket sanitari. Secondo il reddito, agevolazioni per la domanda di una casa popolare e tesserino per viaggiare sui mezzi pubblici;

dal 74%: assegno mensile di euro 256,67 (anno 2010) . La persona invalida per ricevere l’assegno non deve superare un reddito annuale personale di euro 4.408,95. L’assegno non è reversibile;

dal 75%: solo per i lavoratori dipendenti si ha diritto ad un’anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto, dopo il riconoscimento dell’invalidità si possono accreditare sino ad un massimo di 60 mesi (5 anni) lavorando nella condizione d’invalido per 30 anni, arrivando così a 35 anni di anzianità (30 anni lavorativi più 5 anni figurativi);

dal 100%: assegno mensile di euro 256,67 (anno 2010). In questo caso, il reddito annuo personale non deve superare euro 15.154, 24. L’assegno non è reversibile.

Invalidità del 100% con indennità di accompagnamento: l’ammalato che si trova nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nella difficoltà di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all’indennità di accompagnamento di euro 480,47 al mese, senza alcun limite di reddito personale e familiare.

E’ importante sapere che il DPR 698/94 prevede che l’iter di riconoscimento di invalidità debba concludersi entro 9 mesi dalla presentazione della domanda. Nel caso la Commissione Medica entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, non abbia provveduto a fissare la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita nel termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di silenzio rigetto, si può ricorrere al giudice ordinario. In questo caso ci si può fare assistere da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

Si fa ricorso al giudice ordinario anche contro i verbali di visita adottati dalle Commissioni Mediche delle ASL e nel caso di omessa convocazione a visita. 


Legge 104/1992: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 

i diritti delle persone con handicap

 Tale legge è stata e continua ad essere fondamentale per le persone portatrici di handicap, ne disciplina i diritti, l’assistenza lavorativa e scolastica.

Gli scopi di tale legge possono essere così sintetizzati:

 – garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

 – prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia e assicurare la partecipazione della persona alla vita della collettività e la realizzazione dei diritti politici, civili e patrimoniali;

 – perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni

 – predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Procedure

L’accertamento dell’handicap deve essere richiesto alla segreteria della Commissione di accertamento della ASL. Per il riconoscimento dell’handicap, occorre sottoporsi a visita medica presso la ASL di competenza. E’ prevista la possibilità di visite domiciliari per le persone con documentata impossibilità ad essere trasportate.

 Documenti richiesti

Domanda su apposito modello, documento di riconoscimento, certificato medico, l’intera documentazione relativa alla patologia dichiarata, codice fiscale proprio e del proprio coniuge, tessera sanitaria. I principali benefici scaturenti dall’accertamento della condizione di handicap possono essere così sintetizzati: diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e di precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento. Tre giorni mensili o di ore giornaliere di permesso retribuito, diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina, impossibilità al trasferimento senza il consenso della persona riconosciuta portatrice di handicap. Per le lavoratrici madri, o in alternativa il padre di minore con handicap, anche adottivo, fino al compimento del terzo anno di vita, ha diritto ad un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, oppure, a due ore di permesso giornaliero retribuito. 


Congedo cure per invalidi

L’art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata.

Sono considerati invalidi civili – a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche – le persone, indipendentemente dall’età e dall’attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età.

Per ottenere il congedo il dipendente deve inoltrare la domanda redatta alla propria ASL dalla quale risulti la necessità delle cure cui sia anche indicato che le cure sono strettamente connesse all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero deve esistere un nesso tra le cure e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico) e specificato il tipo e la durata della cura/terapia documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Successivamente alla fruizione, il dipendente deve produrre idonea giustificazione delle cure effettuate rilasciata dall’istituto ove le ha svolte che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa. Si ritiene che sia sufficiente un’attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure. La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore (come può essere per la Legge 104/92).

Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche, ecc.) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico riconosciuta o accreditata.

Nella concessione del congedo per cure non possono essere comprese terapie domiciliari, ad esempio, di tipo farmacologico o altro.

L’art. 7 – comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. I giorni di assenza del congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 – comma 3 del D.Lgs n. 119/2011). Ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta, a tal proposito, ricordiamo che ai pubblici dipendenti viene applicata una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia, come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008.

Pur rientrando nelle regole e trattamento delle assenze per malattia non deve essere richiesto alcun accertamento mediante visita di controllo da parte degli Enti di controllo e dal datore di lavoro.

Appare utile precisare che, per gli invalidi, il congedo per cure è di natura diversa rispetto a quello per cure termali e, per questo, non vanno confusi in quanto quest’ultimo ha anche una propria disciplina.

Tuttavia nel caso in cui l’attestazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) indichi la necessità di una cura di tipo termale (escluso cure elioterapiche, climatiche) strettamente connessa all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero con un nesso tra la cura e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico) è possibile avvalersi del congedo cure.


CURE TERMALI IN CONVENZIONE A.S.L. CON PRESCRIZIONE MEDICA

E sufficiente farsi rilasciare dal proprio medico di famiglia o dallo specialista la richiesta indicante la diagnosi ed il ciclo di cura. D.M. 15/ 12/ 1994 G.U. 9/ 03/ 1995

TICKET

a) pagamento del ticket fino all’importo massimo di €. 50,00. Saranno esonerati i soggetti di cui all’art.8, comma 16, della legge n. 537/1993 (cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito inferiore a € 36.151,98; portatori di neoplasie maligne, pazienti in attesa di trapianti d’organo e titolari di pensioni sociali; titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e disoccupati, appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di un ulteriore € 516,46 per ogni figlio a carico), le persone individuate nel decreto Sanità n. 329/1999 (portatori di malattie croniche e invalidanti); gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi del lavoro. Si ha diritto ad un ciclo di cura l’anno a carico della A.S.L. Hanno la possibilità di usufruire di più cicli di cura nell’anno legale esclusivamente: Invalidi di guerra, grandi invalidi del lavoro, invalidi per causa di servizio.

 NB.: INVALIDI CIVILI (CIECHI, SORDOMUTI) NON HANNO DIRITTO A ULTERIORE CICLO DI CURE.

DURATA DELLA CURA TERMALE:

La cura termale prescritta non può essere fatta in due periodi differenti deve essere completata nell’arco di tre settimane consecutive.

ESENZIONI per cure termali in italia

Esenzione totale (non pagano la quota fissa) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull’impegnativa il tipo e numero di esenzione.

1)     Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^.

2)     Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ solo per le prestazioni legate alle patologie invalidanti.

3)     Invalidi per servizio appartenenti alla 1^ categoria.

4)     Invalidi civili con invalidità del 100%.

5)     Invalidi civili con assegno di accompagnamento.

6)     Grandi invalidi del lavoro.

7)     Non vedenti civili.

8)     Ventesimisti binoculari.

9)     Minori di 18 anni con indennità di accompagno.

ESENZIONE PARZIALE:

per le cure termali (pagano la quota fissa di € 3,10) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull’impegnativa il tipo e numero di esenzione.

1)     Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^.

2)     Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^, (solo per le prestazioni legate alla patologia invalidante).

3)     Invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 e fino al 99%.

4)     Invalidi per lavoro e malattie professionali con invalidità superiore a 2/3 e fino al 79%.

5)     Invalidi per lavoro e malattie professionali con invalidità inferiore a 2/3 (solo per prestazioni legate alla patologia invalidante).

6)     Sordomuti.

7)     Esenti per patologia (solo per le prestazioni legate alla patologia invalidante).

8)     Portatori di patologie neoplastiche maligne.

Nella tabella che segue sono riportate le patologie, con le relative terapie, che vengono generalmente praticate presso i centri termali convenzionati.

PATOLOGIE AMMESSE TERAPIE

1) Cura delle malattie reumatiche con le acque termali:

·         artrite reumatoide osteoartrosi ed altre forme degenerative

·         artrosi diffuse

·         esiti di interventi per ernia discale

·         reumatismo articolare acuto

·         reumatismi extra articolari

·         fibrositi fibromiositi

  fangoterapia con o senza bagni – 12 fanghi e/o 12 fanghi 12 bagni

 ·         lombalgie di origine reumatica

·         osteoporosi ed altre forme degenerative

·         periartrite spondilite spondiloartrosi tendiniti – 12 fanghi + 12 bagni

2) Cura e prevenzione delle Malattie delle vie respiratorie alle terme:

·         sindrome rinosinusitica bronchiale cronica

·         faringolaringite cronica

·         sinusite cronica o sindrome rinosinusitica cronica

·         rinopatia vasomotoria

  12 cure inalatorie: 4 inalazioni, 4 aerosol, 4 polverizzazioni

 ·         bronchiti croniche semplici – 12 inalazioni – 12 aerosol

ciclo integrato della ventilazione polmonare per bronchite cronica con componente ostruttiva (con esclusione dell’asma avanzato, complicato da insufficienza respiratoria o da cuore polmonare cronico)

– tracheobronchite cronica

– broncopneumopatia cronica

  12 ventilazioni polmonari – 12 inalazioni – 12 aerosol

3) Rimedi termali per le Malattie O.R.L.:

·         stenosi tubarica

·         otite catarrale cronica

·         otite purulenta cronica

·         sordità rinogena

·         ipoacusia rinogena

 ciclo per sordità rinogena – 12 insufflazioni endotimpaniche e 12 cure inalatorie

4) Cura e prevenzione con applicazioni termali alle Malattie ginecologiche:

 leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche

·         annessite

·         salpingite

·         cervicovaginite distrofica

12 irrigazioni vaginali +12 bagni terapeutici

 sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva

12 irrigazioni vaginali +12 bagni terapeutici

5) Cure termali per le Malattie dell’apparato gastroenterico:

·         sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi

·         dispepsia di origine gastroenterica e biliare

 cura idropinica  12 cure idropiniche – 12 docce rettali

) Terapia termale per la cura delle Malattie vascolari:

·         postumi di flebopatie di tipo cronico

·         insufficienza venosa cronica (varici)

  ciclo di cura per vasculopatie periferiche 12 idromassaggi e/o 12 idrokinesi vasche deambulatorie

7) Terapie con acque termali per la cura delle Malattie dermatologiche:

·         psioriasi in fase di quiescenza (esclusa la forma eritrodermica)

balneoterapia (12 bagni)

·         eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative

·         dermatite seborroica ricorrente

·         eczema costituzionale* eczema da contatto * dermatite su base allergica

8) Terapia termale per Malattie dell’apparato urinario presso stabilimenti termali:

·         calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

cura idropinica –  12 cure idropiniche